lunedì 17 giugno 2013

Nella seduta del 15 giugno, il Consiglio dei Ministri ha reintrodotto la obbligatorietà della mediazione
La  misure approvata rientra tra le raccomandazioni dell'Unione europea, come "il ripristino della mediazione obbligatoria per la giustizia civile". Questa misura, infatti, dovrebbe portare a una riduzione dei tempi dei procedimenti civili per il suo effetto deflattivo che si stima in un milione di processi in cinque anni.
Si tratta di una buona notizia per la giustizia civile ingolfata dalla massa dei processi, ma soprattutto per i tanti Organismi che avevano investito risorse economiche e umane possono tirare un sospiro di sollievo.
Possono essere contenti anche gli avvocati che, con l'iscrizione all'Albo "sono di diritto mediatori", senza dover frequentare costosi corsi di formazione se non quelli di aggiornamento.
C'è ancora da attendere la conversione in legge del decreto da parte del Parlamento e, con i tempi che corrono, non è cosa da poco. 
La nuova norma, infatti, si applicherà"decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione" del decreto.
Secondo la nuova norma, "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione". Sembrerebbe esclusa (almeno dal testo consultato) il risarcimento del danno derivante dallacircolazione di veicoli e natanti. Saranno contenti quanti hanno contrastato l'inserimento di questa materia nella mediazione obbligatoria.
Ma vediamo le principali novità:
1. Il giudice può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione a condizione di procedibilità della domanda giudiziale (prima era un invito);
2. ridotta la durata del procedimento di mediazione da quattro a tre mesi;
3. non si parla più di primo incontro ma di "incontro di programmazione" la cui durata è stata allungata fino a un massimo di trenta giorni;
4. dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento di una somma d'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. il verbale d'accordo deve essere sottoscritto anche dagli avvocati assistenti (se nominati);
6. gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori;
7. allargata anche alla mediazione demandata dal giudice le riduzioni delle indennità;
8. quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro per le liti di valore superiore.